DPCM del 4.3.2020
Art.1, lettera C
Nei comuni diversi di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, resta consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, all’aperto od al coperto. (si vedano riferimenti agli oneri del Circolo e delle associazioni sportive specificate all’interno del decreto art.1, c).
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d).